ZES

Le Zone economiche speciali si inseriscono nel Piano di sviluppo strategico elaborato in attuazione dell’articolo 4 del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” che individua la disciplina generale in materia di ZES (zone economiche speciali). Ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo, la ZES è “una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013″. Nell’ambito delle ZES, allo scopo di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del tessuto produttivo, le aziende insediate possono beneficiare di specifici interventi e di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi volti a promuovere lo sviluppo delle attività già presenti nell’area e ad attrarre l’insediamento di nuove imprese e nuovi investimenti. È prevista, infatti, l’applicazione di benefici fiscali e di semplificazioni rivolte al sistema produttivo e logistico territoriale, la cui disciplina generale è dettata all’articolo 5 del medesimo decreto. Le predette aree sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di una proposta formulata dalle Regioni interessate, corredata da un piano di sviluppo strategico. Le modalità di istituzione delle aree, la durata, i criteri generali per la loro identificazione e delimitazione, nonché l’accesso e la tipologia di benefici previsti e il contenuto del piano di sviluppo strategico sono stati definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018. In particolare, l’articolo 6 del DPCM, rubricato “Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo”, individua specificamente i contenuti minimi del Piano. L’articolo 7, rubricato “Istituzione della ZES”, dispone che la durata della ZES non possa essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile sino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate. Il seguente Piano di sviluppo strategico, formulato dalla Regione Campania ai fini della costituzione della ZES, si inscrive all’interno delle strategie definite dalla Giunta regionale con la delibera n. 720 del 13 dicembre del 2016 ed è in linea con il Patto per lo sviluppo della Campania, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta regionale e ratificato con delibera n. 173 del 26 aprile 2016

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