ZES UNICA

La ZES unica Mezzogiorno

La Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, è stata istituita il 1° gennaio 2024 con il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) e comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

La Zona Economica Speciale è definita dalla legge come una zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

La ZES unica Mezzogiorno mira a fornire un approccio integrato e coerente per sostenere lo sviluppo economico e la crescita nelle regioni interessate attraverso la semplificazione amministrativa (Autorizzazione unica) e l’agevolazione degli investimenti.

Lo Sportello unico digitale ZES

Lo Sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, è istituito presso la Struttura di Missione.

S.U.D. ZES ha l’obiettivo di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e al suo interno confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a – ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall’articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Nell’ambito dell’area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;

c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l’ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Riferimenti normativi: articolo 13 del Decreto – Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, L. n. 162, recante “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”.

Credito d’imposta

Il credito d’imposta è disciplinato dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Le novità introdotte dal decreto-legge n.113 del 2024

L’articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 ha previsto l’ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella ZES unica.

Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

In attuazione di quanto previsto dal citato decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, non potranno essere più presentate le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024 e neppure le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il decreto attuativo del 17 maggio 2024 recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica di cui all’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, stabilisce che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo previsto all’art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, di cui alla tabella ATECO 2024, da indicare nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica che verrà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

In particolare, il credito di imposta è determinato:

nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;

nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;

nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA

Per accedere al contributo, i soggetti interessati hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, la comunicazione relativa all’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e di quelle che prevedevano di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 la comunicazione integrativa. Nella comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria e realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Comunicazione integrativa: Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, il modello aggiornato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

Ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.

Risposte a quesiti di portata generale o a richieste di chiarimento, da rendere note tramite FAQ, saranno elaborate con l’Agenzia delle entrate, all’esito dell’approvazione delle istruzioni operative da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’accesso al regime di semplificazione procedimentale dell’autorizzazione unica, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, non costituisce, in alcun modo, presupposto necessario per la fruizione del credito d’imposta.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura

Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” ha modificato il decreto-legge SUD, introducendo l’art. 16 bis, rubricato “Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura”.

Per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria  di  prodotti  agricoli, nel settore  della  pesca  e   dell’acquacoltura,   che   effettuano l’acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive  ubicate  nelle  zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022, è concesso  un  contributo, sotto forma di  credito  d’imposta. Sono  agevolabili  gli investimenti,  effettuati  fino  al  15   novembre   2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono  impiantate  nel  territorio, nonché  all’acquisto   di   terreni   e   all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento  di  immobili  strumentali  agli investimenti, sempre che il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50 % del valore complessivo e dell’investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Le modalità di accesso al beneficio sono definite con decreto del 18 settembre 2024 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

È possibile consultare anche la sezione dedicata al Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

MODULISTICA:

Modello ZES unica – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

Modello – Comunicazione integrativa – pdf

Istruzioni per la compilazione – comunicazione integrativa – pdf

Autorizzazione Unica

Modello Business Plan

Indicazioni Operative amministrazioni ed Enti

Depliant ZES

LINK UTILI:

Struttura di Missione ZES Unica

Agenzia delle Entrate

MIMIT Impresa in un giorno

Riferimenti ZES Unica

Coordinatore Struttura di Missione: Avv. Giuseppe Romano

e-Mail: strutturadimissioneZES@governo.it

PEC: strutturadimissioneZES@PEC.governo.it