{"id":89,"date":"2021-04-20T08:58:31","date_gmt":"2021-04-20T08:58:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.asibn.it\/it\/?p=89"},"modified":"2024-12-16T12:33:36","modified_gmt":"2024-12-16T11:33:36","slug":"zes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.asibn.it\/it\/zes\/","title":{"rendered":"ZES UNICA"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La ZES unica Mezzogiorno<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, \u00e8 stata istituita il 1\u00b0 gennaio 2024 con il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito in <a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/17216\/decreto-legge-del-19092023-124-testo-coordinato.pdf\">Legge n. 162 del 13 novembre 2023<\/a> (GU n. 268 del 16 novembre 2023) e comprende i territori delle regioni <strong>Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Zona Economica Speciale \u00e8 definita dalla legge come una zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l\u2019esercizio di attivit\u00e0 economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende gi\u00e0 operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, pu\u00f2 beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attivit\u00e0 di sviluppo d&#8217;impresa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ZES unica Mezzogiorno mira a fornire un approccio integrato e coerente per sostenere lo sviluppo economico e la crescita nelle regioni interessate attraverso la semplificazione amministrativa (Autorizzazione unica) e l\u2019agevolazione degli investimenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lo Sportello unico digitale ZES<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a>Lo Sportello unico digitale ZES <\/a>per le attivit\u00e0 produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, \u00e8 istituito presso la Struttura di Missione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S.U.D. ZES ha l&#8217;obiettivo di garantire un rilancio unitario delle attivit\u00e0 produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall\u2019articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea, e al suo interno confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 1, lettera a &#8211; ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall\u2019articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attivit\u00e0 produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019ambito dell\u2019area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attivit\u00e0 economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l\u2019ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l\u2019intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attivit\u00e0 produttiva;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l\u2019ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Riferimenti normativi: articolo 13 del Decreto &#8211; Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, L. n. 162, recante \u201cdisposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell\u2019economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonch\u00e9 in materia di immigrazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Credito d&#8217;imposta<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito d&#8217;imposta \u00e8 disciplinato dall&#8217;articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/11\/16\/23A06374\/sg\">coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le novit\u00e0 introdotte dal decreto-legge n.113 del 2024<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 ha previsto l\u2019ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l\u2019anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro gi\u00e0 stanziati, per il finanziamento del credito d\u2019imposta previsto dall\u2019articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella ZES unica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per accedere all\u2019agevolazione, gli operatori economici che hanno gi\u00e0 presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all\u2019Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l\u2019avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti gi\u00e0 indicati. La comunicazione dovr\u00e0 anche indicare l\u2019ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In attuazione di quanto previsto dal citato decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, non potranno essere pi\u00f9 presentate le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell\u2019Agenzia delle entrate dell\u201911 giugno 2024 e neppure le comunicazioni previste dall\u2019articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>SOGGETTI BENEFICIARI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto attuativo del 17 maggio 2024 recante le disposizioni applicative per l\u2019attribuzione del credito d\u2019imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno &#8211; ZES unica di cui all\u2019art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, stabilisce che possono accedere al credito d\u2019imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, gi\u00e0 operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all\u2019acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonch\u00e9 nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalit\u00e0 regionale 2022-2027.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito d\u2019imposta \u00e8 riconosciuto nel limite di spesa complessivo previsto all\u2019art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell\u2019industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonch\u00e9 nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall\u2019applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonch\u00e9 le imprese in difficolt\u00e0, come definite all\u2019art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651\/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai fini dell\u2019individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attivit\u00e0, di cui alla tabella ATECO 2024, da indicare nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d\u2019imposta per gli investimenti nella ZES unica che verr\u00e0 approvato con provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate, riferibile alla struttura produttiva presso la quale \u00e8 realizzato l\u2019investimento oggetto dell\u2019agevolazione richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>INVESTIMENTI AMMISSIBILI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all\u2019articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651\/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1\u00b0 gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all\u2019acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gi\u00e0 esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonch\u00e9 all\u2019acquisto di terreni e all\u2019acquisizione, alla realizzazione ovvero all\u2019ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni gi\u00e0 utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 economica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono esclusi dall\u2019agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l\u2019ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonch\u00e9 i materiali di consumo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all\u2019agevolazione non pu\u00f2 superare il 50 per cento del valore complessivo dell\u2019investimento agevolato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all\u2019articolo 2359 del codice civile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito d\u2019imposta \u00e8 commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l\u2019acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito \u00e8 differenziato per regioni, dimensioni dell\u2019impresa ed entit\u00e0 dell\u2019investimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, il credito di imposta \u00e8 determinato:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalit\u00e0 regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalit\u00e0 regionale 2022-2027.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalit\u00e0 regionale, le intensit\u00e0 massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell\u2019\u00abimporto di aiuto corretto\u00bb di cui all\u2019art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651\/2014.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO D&#8217;IMPOSTA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per accedere al contributo, i soggetti interessati hanno trasmesso all\u2019Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, la comunicazione relativa all\u2019ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2024 e di quelle che prevedevano di sostenere fino al 15 novembre 2024.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (\u201ccomunicazione originaria\u201d) devono inviare all\u2019Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 la comunicazione integrativa. Nella comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria e realizzati nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l\u2019indicazione di investimenti agevolabili e gi\u00e0 realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comunicazione integrativa: Il provvedimento dell\u2019Agenzia delle entrate, il modello aggiornato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>MODALIT\u00c0 DI FRUIZIONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito d\u2019imposta \u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell\u2019art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall\u2019Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell\u2019investimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito d\u2019imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta nel corso del quale lo stesso \u00e8 riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l\u2019utilizzo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell\u2019intensit\u00e0 o dell\u2019importo di aiuto pi\u00f9 elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se i beni oggetto dell\u2019agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d\u2019imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d\u2019imposta \u00e8 rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalit\u00e0 estranee all\u2019esercizio dell\u2019impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all\u2019agevolazione entro il quinto periodo d\u2019imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d\u2019imposta \u00e8 rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivit\u00e0 nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell\u2019investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai fini del riconoscimento del credito, l\u2019effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev\u2019essere certificato da un revisore legale dei conti o da una societ\u00e0 abilitata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Risposte a quesiti di portata generale o a richieste di chiarimento, da rendere note tramite FAQ, saranno elaborate con l\u2019Agenzia delle entrate, all\u2019esito dell\u2019approvazione delle istruzioni operative da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019accesso al regime di semplificazione procedimentale dell\u2019autorizzazione unica, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, non costituisce, in alcun modo, presupposto necessario per la fruizione del credito d\u2019imposta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Credito d&#8217;imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell&#8217;acquacoltura<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante \u201cDisposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell\u2019acquacoltura, nonch\u00e9 per le imprese di interesse strategico nazionale\u201d ha modificato il decreto-legge SUD, introducendo l\u2019art. 16 bis, rubricato \u201cCredito d&#8217;imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell&#8217;acquacoltura\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per l\u2019anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria&nbsp; di&nbsp; prodotti&nbsp; agricoli, nel settore&nbsp; della&nbsp; pesca&nbsp; e&nbsp;&nbsp; dell&#8217;acquacoltura,&nbsp;&nbsp; che&nbsp;&nbsp; effettuano l&#8217;acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive&nbsp; ubicate&nbsp; nelle&nbsp; zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonch\u00e9 nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalit\u00e0 regionale 2022, \u00e8 concesso&nbsp; un&nbsp; contributo, sotto forma di&nbsp; credito&nbsp; d&#8217;imposta. Sono&nbsp; agevolabili&nbsp; gli investimenti,&nbsp; effettuati&nbsp; fino&nbsp; al&nbsp; 15&nbsp;&nbsp; novembre&nbsp;&nbsp; 2024, relativi all&#8217;acquisto, anche mediante contratti di locazione&nbsp; finanziaria,&nbsp; di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gi\u00e0 esistenti o che vengono&nbsp; impiantate&nbsp; nel&nbsp; territorio, nonch\u00e9&nbsp; all&#8217;acquisto&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; terreni&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; all&#8217;acquisizione, alla realizzazione ovvero all&#8217;ampliamento&nbsp; di&nbsp; immobili&nbsp; strumentali&nbsp; agli investimenti, sempre che il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50 % del valore complessivo e dell\u2019investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le modalit\u00e0 di accesso al beneficio sono definite con decreto del 18 settembre 2024 del Ministro dell&#8217;agricoltura, della sovranit\u00e0 alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 possibile consultare anche la sezione dedicata al Credito d\u2019imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura presente sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>MODULISTICA:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/CIM-ZES-Unica-mod.pdf\">Modello ZES unica &#8211; pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/CIM-ZES-Unica-istr.pdf\">Istruzioni per la compilazione &#8211; pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/CIM-ZES-Unica-mod-1.pdf\">Modello &#8211; Comunicazione integrativa &#8211; pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/CIM-ZES-Unica-istr-1.pdf\">Istruzioni per la compilazione &#8211; comunicazione integrativa &#8211; pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Protocollo-Uepe-inclusione-sociale-firmato_Marcato.pdf\">Autorizzazione Unica<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/modello-business-plan-ZES.pdf\">Modello Business Plan<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.strutturazes.gov.it\/media\/u3ulxe11\/indicazioni_operative.pdf\">Indicazioni Operative amministrazioni ed Enti<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/depliant-ZES.pdf\">Depliant ZES<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>LINK UTILI:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.strutturazes.gov.it\/it\/\">Struttura di Missione ZES Unica<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/web\/guest\/credito-imposta-per-investimenti-in-zes-unica\/modello-e-istruzioni-imprese\">Agenzia delle Entrate<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.impresainungiorno.gov.it\/web\/l-impresa-e-la-pa-centrale\/zes\">MIMIT Impresa in un giorno<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Riferimenti ZES Unica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Coordinatore Struttura di Missione: Avv. Giuseppe Romano<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">e-Mail: <a href=\"mailto:strutturadimissioneZES@governo.it\">strutturadimissioneZES@governo.it<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PEC: <a href=\"mailto:strutturadimissioneZES@PEC.governo.it\">strutturadimissioneZES@PEC.governo.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La ZES unica Mezzogiorno La Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, \u00e8 stata istituita il 1\u00b0 gennaio 2024 con il Decreto-Legge 19 settembre &#8230; <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-89","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-aree-produttive"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-10-22 01:50:08","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=89"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2884,"href":"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89\/revisions\/2884"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=89"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=89"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.asibn.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=89"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}