Il percorso legislativo dei Consorzi industriali.
I Consorzi Industriali si manifestano per la prima volta nella legislazione nazionale con la legge 29 luglio 1957, n. 634. Recita infatti l'art. 21,1 "Allo scopo favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, industria e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni nonché tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale".
Seppure con modificazioni ed integrazioni, l'impianto dell'art. 21 della L. 634/57 rimase in vita fino alla fine degli anni '70 allorché i Consorzi furono interessati da due provvedimenti legislativi :
il DPR 24 luglio 1977 n. 616 che, nell'ottica di una generale delega alle Regioni di altre funzioni amministrative in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 117 della Carta Costituzionale, trasferiva alle Regioni, giusto art. 65, "... le funzioni amministrative relative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale ..." ;
il DPR 6 marzo 1978, n. 218 che, nel sottolineare la natura di Ente di Diritto Pubblico dei Consorzi, disciplinava sia la procedura per i piani regolatori sia la procedura espropriativa, giusto artt. 50-55.
In attuazione della delega di cui all'art. 65 del 616/77, la Regione Campania emanava la legge 23 dicembre 1986, n. 45. Con detta legge la Regione attribuiva a se stessa l'esercizio della vigilanza e della tutela sui Consorzi
Una sostanziale innovazione viene introdotta dal comma 4° dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che testualmente recita "I Consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici". Le funzioni sono ridefinite al successivo comma 5°: "I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in co llaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria', rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale".
Importanti innovazioni sono state introdotte dal DL n. 58/93 reiterato con modifiche nel DL n. 149/93 a sua volta convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede, all'art. 2, le seguenti disposizioni :
11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
11bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.
11ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante ; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte.
12. Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari.
Il comma 12° innanzi riportato è stato successivamente abrogato dall'art. 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, che peraltro introduceva ulteriori novità :
1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 1l, 11-bis e 11-ter, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data dì entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere, e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.
3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente : "Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi". E' abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Alla luce di tutti gli interventi normativi innanzi indicati, la Regione Campania ha emanato, su proposta dell'Assessore Regionale all'Industria on. Francesco D'Ercole, la legge 13 agosto 1998, n. 16 : "Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale", pubblicata sul Burc il 25 agosto 1998.
Il Consorzio industriale di Benevento.
Nel contesto normativo innanzi riportato, il Consorzio ASI di Benevento nasce come "Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Benevento" ed è riconosciuto con DPR 2 aprile 1968, n. 657. Esso è costituito nell'ambito e nelle previsioni della legislazione per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e quindi definiti dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, art. 21.
Il Consorzio al momento della costituzione aveva come comprensorio di riferimento il comune di Benevento. Anche per questo gli enti consorziati erano : la Provincia, la Camera di Commercio ed il Comune di Benevento.
Successivamente viene attivata la procedura di modifica che porterà alla trasformazione dell'Ente in Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento e ultimata con il riconoscimento ottenuto con il DPR 13 novembre 1974, n. 863. In questa procedura di trasformazione lo Statuto fu interessato solo dalla mutata denominazione e dall'allargamento del comprensorio che, in luogo del previgente comune di Benevento, viene esteso all'intera provincia di Benevento. Quindi non solo non furono apportate allo Statuto quelle modifiche operative che l'operatività dell'Ente avrebbero consigliato ma non venne neppure avviata la ovvia procedura di ampliamento della base consortile con particolare attenzione a quegli Enti che, per effetto della modifica del comprensorio, erano, più o meno direttamente interessati all'attività del Consorzio. Questa carenza non riveste solo carattere formale ma comporta degli aspetti sostanziali nel momento in cui questi Enti finiscono con l'adottare provvedimenti e/o iniziative contrastanti o sovrapposte con quelle del Consorzio stesso.
Essendo imminente la scadenza del Consorzio, fissata al 1.4.98, il Consorzio provvide ad una modifica statutaria nel corso del 1997. In tale occasione, le modifiche furono volutamente ridotte al minimo essenziale, confermando per intero l'impianto statutario, proprio perché appariva imminente, come i fatti hanno confermato, la emanazione di una legge regionale di riassetto.
La legge regionale 13 agosto 1998, n. 16.
L'avvenuta emanazione della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, ha comportato quindi l'obbligo di avviare la procedura revisionale per recepire, all'interno dello Statuto consortile, quelle profonde innovazioni introdotte. Per i motivi innanzi detti, nel caso del Consorzio di Benevento, la circostanza è parsa una utile occasione per sistemare quegli aspetti che le formulazioni esistenti lasciano adito a dubbi o che, comunque, meritavano approfondimenti e/o chiarimenti.
A tal fine il Consorzio ha costituito un gruppo di lavoro composto da : dott. Giuseppe Rillo, direttore del consorzio, dott. Elio Mendillo, dottore commercialista, prof. Antonio D'Aloia, incaricato di diritto comunitario. Il gruppo è stato assistito, con funzioni di segretario, dal rag. Cosimo Barone.
La bozza di Statuto licenziata dal gruppo di lavoro, fatta propria dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale, e previa modifiche richieste dalla Giunta Regionale, è stata definitivamente approvata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 21/19 del 17.02.2000.
Tuttavia, con l'art. 37 della l.r. 18 dicembre 2000, sono state apportate modifiche all'art. 1 e all'art. 3 della lr. n. 16/98 che hanno comportato un nuovo adeguamento dello statuto.
A tal fine, si è ricostituito il gruppo di lavoro che ha, di conseguenza, apportato modifiche agli articoli 1, 6 e 13.
L'impianto dello Statuto rimane strutturato in 24 articoli ed è suddiviso per capi :
Capo I (Elementi costitutivi)
Capo II (Attività)
Capo III (Soggetti consorziati)
Capo IV (Mezzi finanziari)
Capo V (Organi e Istituti diversi)
Capo VI (Uffici)
Capo VII (Esercizio finanziario)
Capo VIII (Disposizioni varie)
Capo IX (Norme transitorie e finali).
La suddivisione non solo permette una più chiara lettura dello statuto stesso ma consente anche una puntuale definizione degli argomenti trattati.
Inoltre il lavoro è stato corredato sia da una appendice legislativa ove sono riportate le principali norme della legislazione nazionale e regionale che hanno interessato i consorzi industriali ma anche da utili note di commento, articolo per articolo, nelle quali vengono riportate le argomentazioni svolte e i motivi a sostegno delle scelte operate. In particolare le note possono rappresentare il futuro, ove si manifestassero difficoltà o divergenze sull'applicazione delle norme statutarie, interpretazione autentica delle norme stesse.
Deve essere in ogni caso sottolineato che l'adozione, e la auspicata approvazione, dello statuto rappresenta una fase della procedura di adeguamento. La fase immediatamente successiva sarà quella della redazione dei regolamenti. In particolare quello di contabilità, che conseguentemente definirà lo schema dei documenti contabili (bilancio e piano economico e finanziario) e le modalità del controllo interno, e quello di funzionamento degli uffici, che dovrà essere ispirato dalla normativa e giurisprudenza vigente ed applicabile ai Consorzi, anche per analogia, quali la L. 241/90 e il D. L.ivo 127/97. |
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