Note all'art. 1
Per quanto concerne la natura giuridica del Consorzio Asi essa è stata definita con il comma 4° dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e ribadita con il 1° dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16.
Per quanto concerne la denominazione si è ritenuto opportuno formalizzare nello Statuto LA prassi consolidata di ricorrere alla sigla abbreviata di Consorzio Asi.
Il comma 3 è stato introdotto a seguito della L.R. n. 18/00.
Note all'art. 2
E' stato integralmente riproposto il comma 1 vigente in quanto la durata attualmente fissata è tale da non necessitare di modifiche.
Il vigente 2° comma è stato, invece, integrato con le modalità di attuazione delle proroghe.
Note all'art. 3
E' parso opportuno riportare in distinti articoli l'ambito di intervento, ribadendo che il comprensorio è l'intero territorio provinciale disciplinato dal piano di assetto, e lo scopo. Tanto perché l'ambito territoriale costituisce sia il presupposto sia il limite per la definizione ed il conseguimento dello scopo. Il riferimento operativo è dato dalla programmazione regionale.
Per quanto concerne le motivazioni "ambientali", più volte ricorrenti nel testo della legge regionale, esse sono state recepite come "rinvio dinamico" al concetto di area industriale ecologicamente attrezzata introdotto dal legislatore nazionale con il comma 4° lettera c) dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche se ad oggi la definizione non è qualificata ed è priva di contenuti.
Nel comma 2° è stato introdotto la locuzione "centro artigianale". Tale aspetto trova la sua ragione nel vigente Piano Regolatore Generale dove, affianco ad aree industriali propriamente dette, sono individuate aree classificate come "centri artigianali". Si tratta di aree previste in bacini marginali del comprensorio ovvero di realtà ove non è pensabile una industrializzazione pesante quanto, più realisticamente, un ambiente fisico idoneo a consentire la localizzazione di attività produttive medio/piccole. Tale scelta deve essere confermata in quanto coerente con la vocazione del territorio. Pertanto la definizione "centri artigianali" deve essere intesa non tanto come riferita ad attività artigianali quanto ad attività produttive medio/piccole. Per questi motivi, sul piano strettamente formale, non può trovare ospitalità la possibile obiezione che la legge fa riferimento solo ai settori industria e servizi.
Note all'art. 4
Gli scopi sono analiticamente definiti dal comma 3° della legge regionale. Giova segnalare che il disciplinare di assegnazione dovrà essere opportunamente modificato per essere adeguato a quanto stabilito dalla legge. Allo stesso modo dovranno essere, con separato atto, disciplinate le modalità e le condizioni di subentro della società consortile alla gestione infrastrutturale. All'uopo si deve ricordare che la gestione delle infrastrutture rappresenta per i Consorzi Asi un centro di ricavo (spese generali).
Si segnala ancora che la possibilità di progettare, realizzare e gestire, tra l'altro, centri commerciali e di servizi (che appare una sostanziale innovazione della norma regionale) deve trovare adeguato recepimento in sede di redazione dei piani di assetto delle aree.
E' stata formalmente introdotta la possibilità di ricorrere a meccanismi di finanziamento tipicamente utilizzate nel settore privato nonché allo strumento noto come project financing.
Note all'art. 5
Nell'ambito delle attività proprie di un Consorzio industriale, l'assegnazione e la vendita di immobili consortili costituisce l'attività prevalente e principale. Pertanto si è dato forza, riportandoli nello Statuto, ad alcuni principi fondamentali da applicare nelle procedure relative.
Note all'art. 6
L'intero Capo III è dedicato ai soggetti consorziati. L'art. 3, innanzitutto, al comma 1°, enuncia gli Enti che fanno parte del Consorzio al momento dell'adozione dello Statuto rinviando all'art. 1 la qualificazione degli Enti che possono far parte del Consorzio.
Con il comma 3° vengono esplicitate le modalità di adesione che devono seguire i soggetti che intendono consorziarsi.
Una ampia annotazione richiede il comma 2°. Infatti, nel dover qualificare i possibili soggetti consorziati, è stato operato un richiamo all'art. 2, comma 1°, della legge regionale. Per sgombrare il campo dagli equivoci, va detto che il portato della norma regionale è netto e tale da non essere suscettibile di interpretazioni. Ne si rileva contrasto con il comma 2° dell'art. 1 della stessa legge regionale allorché quest'ultimo riferisce l'attività di consorzi "... nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati ...". Appare altresì coerente con altri aspetti della legge, e più precisamente, laddove essa prevede sia il trasferimento della gestione dei servizi si ala istituzione di forme permanenti di confronto con le Associazioni imprenditoriali.
Note all'art. 7
Con questo articolo vengono disciplinati i casi di esclusione e di recesso per i soggetti consorziati.
I commi 4° e 5° sono sempre previsti nei consorzi.
Note all'art. 8
L'articolo in questione completa il precedente articolo 7 per quanto riguarda i rapporti tra Consorzio e soggetti consorziati.
La formulazione adottata ( Il Presidente dispone ) vuole limitare un meccanismo automatico di applicazione attribuendo un minimo di discrezionalità al Presidente per l'attivazione della procedura.
Note all'art. 9
In ragione degli aspetti qualitativi del patrimonio, che per la quasi totalità è dato da infrastrutture primarie normalmente "non vendibili" sul mercato e da ricollegarsi alla qualificazione di "patrimonio indisponibile", è parso opportuno addivenire a tre diverse e distinte classificazioni : Beni patrimoniali, fondo consortile e proventi.
Non è stato formalizzato il richiamo all' art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in quanto esso attiene alle aree industriali ex art. 32 della L. 219/81 non presenti nella provincia di Benevento.
Note all'art. 10
La composizione del fondo consortile non viene riportata nello statuto ma demandata ad un apposito libro, in analogia con le società di capitali, per evitare che qualsiasi variazione del fondo comportasse una modifica statutaria.
Note all'art. 11
Con l'articolo in questione si è inteso sistemare i proventi propriamente detti che nel testo regionale sono rappresentanti indistintamente con il patrimonio ed il fondo consortile.
In particolare il comma 2° indica, in linea di massima, i criteri con cui sarà determinata la ripartizione die contributi annuali. E' evidente che, oltre alla quota di fondo consortile, dovrà essere tenuto in debito conto l'impatto che gli insediamenti Asi hanno sulla finanza locale. Si ricorda inoltre che i contributi annuali assumono un peso sostanziale essendo tenuto il Consorzio al pareggio di bilancio.
Note all'art. 12
Con il 1° comma sono stati definiti gli organi consortili conformemente alla legge.
Con il 2° comma sono stati previsti una serie di istituti che, non costituiscono organi, ma che possono essere istituiti. Il riferimento a finalità istituzionali attiene alle forme di confronto con le Associazioni imprenditoriali.
Note all'art. 13
Il 1° comma dell'articolo 13 è stato adeguato alle previsioni l.r. n. 18/00.
L'organo deve intendersi validamente composto anche qualora i membri nominati, alle scadenze previste, siano almeno la metà più uno di quelli effettivamente assegnati. Questa particolarità, unità al potere sostitutivo di nomina per gli enti locali, dovrebbe impedire prorogatio degli organi e consentire il loro tempestivo rinnovo alla naturale scadenza. E' stato riaffermato in questa sede il principio della rappresentanza diretta nel Consorzio da parte dei soggetti consorziati.
La seconda e la terza parte dell'articolo non presentano elementi di particolare attenzione e/o precisazione.
Note all'art. 14
Rispetto al testo vigente la novità più importante è il 4° comma ove è stata prevista esplicitamente la possibilità di revoca.
Note all'art. 15
Al 2° comma è stato prevista la figura del vice Presidente e le sue modalità di elezione. Come si vede, il vice Presidente deve essere individuata tra i tre membri eletti del Comitato, in quanto al membro di nomina è stato attribuito piuttosto un potere di raccordo con la Regione.
L'istituto della decadenza per assenza ripetute è stato previsto in modo automatico senza, cioè, che la stessa fosse pronunciata da alcun organo.
Per quanto riguarda le competenze è stato ribadito il carattere, per così dire, residuale ; ovvero oltre a quelle esplicitamente menzionate sono attribuite al Comitato tutte le competenze che non sono nella specifica competenza del Consiglio Generale.
Note all'art. 16
Innanzitutto si è corretta la definizione di Revisori Ufficiali dei Conti, che deve essere considerato un retaggio storico, in quanto oggi esiste l'Albo dei Revisori Contabili.
In questa sede è parso opportuno introdurre, rispetto al dettato regionale, delle precisazioni che riguardano i membri supplenti.
Per quanto riguarda la durata dell'organo non vi è dubbio che il portato del comma 3° riguardi anche il Collegio dei Revisori anche se, giova segnalare, tale durata come pure il limite di rieliggibilità appare in contrasto con le norme e la prassi vigente in materia di società di capitali.
Per quanto riguarda l'indennità si ritiene che il richiamo per analogia non vada applicato asetticamente ma che bisogna tener conto anche di parametri quali/quantitativi come, per esempio, il totale dell'attivo e/o dei ricavi.
Note all'art. 17
Per quanto riguarda le sedute di Consiglio Generale di seconda convocazione è stato fissato il limite di un terzo dei componenti. Questa previsione, che è innovativa rispetto al testo vigente, dovrebbe consentire un regolare funzionamento dell'Organo.
Note all'art. 18
Le incompatibilità previste, e le conseguenti decadenze, sono quelle tipiche previste dal Codice oltre a quelle ritenute idonee per evitare conflitti di interessi.
Note all'art. 19
L'articolo in questione contempla due categorie fondamentali : quello delle Commissioni, facoltative e ad uso sostanzialmente interno, e le forme di confronto con le Associazioni, che sono obbligatorie in quanto espressamente previste per legge. D'altro canto già nell'articolo 3, era stato individuato un primo argomento e tavolo di confronto.
Note all'art. 20
Il funzionamento degli uffici consortili è demandato ad un regolamento da emanarsi successivamente all'approvazione. Detto regolamento, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, non potrà non fare riferimento alla L. 241/90 nonché ad altre norme e leggi che riguardano la Pubblica Amministrazione (p. es. : legge "Bassanini"). Sempre in analogia con la P.A. è stata prevista la nomina di dirigenti a termine con contratto di diritto privato.
Note all'art. 21
Innanzitutto è stata prevista la possibilità, ove provata e motivata, di differire i termini di scadenza delle approvazioni dei due documenti contabili di 60 giorni, in armonia con le norme di codice civile.
Per quanto riguarda lo schema dei due documenti contabili, che la legge demanda ai singoli statuti dei Consorzi, si deve segnalare, che discendendo gli stessi dal regolamento di contabilità, saranno definiti in una fase successiva, contestualmente al regolamento, tenuto conto dell'indicazione di lettura contenuta nella legge.
Note all'art. 22
Come è noto il solo controllo esterno sugli atti del Consorzio è quello della Regione Campania limitato al solo Piano Economico e Finanziario. In questo contesto, e tenuto conto della natura comunque di ente pubblico del Consorzio, è parso utili istituire un controllo interno svolto, ovviamente, dal Collegio dei Revisori.
Note all'art. 23
E' stata adoperata la formula classica di rinvio.
Note all'art. 24
Innanzitutto è stato stabilito che anche gli Enti già consorziati prendano atto delle modifiche statutarie, allorché concluso l'iter definitivo, per i provvedimenti di competenza.
Inoltre viene disciplinata la campagna straordinaria di adesione al Consorzio che rappresenta una volontà fortemente motivata ed espressa. |