Indice
Capo I (Elementi costitutivi)
Art. 1 (Costituzione - Natura giuridica - Denominazione - Sede)
Art. 2 (Durata)
Capo II (Attività)
Art. 3 (Ambito e modalità di intervento)
Art. 4 (Scopo)
Art. 5 (Assegnazione e vendita di immobili consortili)
Capo III (Soggetti consorziati)
Art. 6 (Soggetti consorziati : qualificazione)
Art. 7 (Soggetti consorziati : esclusione e recesso)
Art. 8 (Soggetti consorziati : inadempimenti e morosità)
Capo IV (Mezzi finanziari)
Art. 9 (Beni patrimoniali)
Art. 10 (Fondo consortile)
Art. 11 (Proventi)
Capo V (Organi e Istituti diversi)
Art. 12 (Definizione)
Art. 13 (Consiglio Generale: composizione - competenze -funzionamento)
Art. 14 (Presidente)
Art. 15 (Comitato Direttivo: composizione - competenze -funzionamento)
Art. 16 (Collegio dei Revisori)
Art. 17 (Riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)
Art. 18 (Incompatibilità - Decadenza)
Art. 19 (Istituti diversi)
Capo VI (Uffici)
Art. 20 (Uffici)
Capo VII (Esercizio finanziario)
Art. 21 (Esercizio finanziario)
Capo VIII (Disposizioni varie)
Art. 22 (Vigilanza)
Art. 23 (Rinvio)
Art. 24 (Norme transitorie e finali)
CAPO I (Elementi costitutivi)
ART. 1
(Costituzione - Natura giuridica - Denominazione - Sede)
In attuazione della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, è costituito il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, con sigla Consorzio Asi.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 4°, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il Consorzio Asi - Associazione tra Enti locali ed Enti pubblici - è Ente Pubblico Economico.
Ad esso possono partecipare enti locali, altri enti pubblici, associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi nonché istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.
Il Consorzio Asi ha sede in Benevento alla loc.tà Ponte Valentino.
Con deliberazione del Consiglio Generale la sede potrà essere trasferita altrove e potranno essere istituite sedi secondarie e di rappresentanza.
ART. 2
(Durata)
Il Consorzio Asi ha durata fino al 1.4.2018.
La durata può essere prorogata alla scadenza secondo le modalità previste dalle norme vigenti per le modifiche statutarie.
CAPO II (Attività)
ART. 3
(Ambito e modalità di intervento)
Il comprensorio di intervento del Consorzio Asi corrisponde all'intero territorio della Provincia di Benevento.
Nell'ambito del comprensorio, come definito dal precedente comma 1°, il Consorzio Asi progetta ed adotta, con i criteri di cui agli artt. 10 e 11 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, e con riferimento alle previsioni di programmazione socio/economica della Regione Campania, il piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali e centri artigianali.
Il piano di assetto avrà cura di indicare sia gli impianti e le infrastrutture occorrenti per gli insediamenti produttivi sia tutto quanto necessario per realizzare un'area industriale ecologicamente attrezzata secondo i parametri stabiliti dalle norme vigenti.
Anche per la definizione del piano di assetto e delle infrastrutture occorrenti per ciascuna area, il Consorzio Asi promuove e svolge forme di confronto con le Associazioni imprenditoriali.
ART. 4
(Scopo)
Nell'ambito definito dall'art. 3 il Consorzio Asi ha lo scopo di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese.
A tal fine esso provvede in particolare a :
progettare e realizzare le opere di urbanizzazione ed i servizi nonché ad attrezzare gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi ;
progettare e realizzare rustici industriali, centri commerciali e di servizi ;
progettare e realizzare impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali avendo particolare cura di realizzare il ciclo integrale dell'acqua ;
gestire le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascuna area industriale fino all'assegnazione del 70% dei suoli dell'area medesima. Raggiunto tale limite di saturazione, la gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi suddetti potranno essere affidate dal Consorzio Asi ad un consorzio, o società consortile, costituito tra le imprese insediate. A detto soggetto può partecipare lo stesso Consorzio Asi con quota di minoranza. La partecipazione delle imprese insediate è invece obbligatoria e formalmente assentita in sede di assegnazione delle aree ;
effettuare qualunque tipo di studio, ricerca e indagine;
curare la realizzazione di progetti in favore delle imprese industriali nel settore della qualità, della precertificazione e certificazione per il sistema di "qualità totale";
curare la realizzazione di progetti e programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente ;
realizzare e gestire servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi dei giovani imprenditori e ogni altro servizio sociale connesso all'esercizio delle attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi ;
svolgere le attività di servizio e sostegno delle iniziative nel settore industria e dei servizi, anche mediante la costituzione di organismi societari, o consortili, a partecipazione mista pubblico/privato nei quali sia assicurata, ove possibile, la maggioranza al settore privato .
Avvalendosi delle funzioni amministrative ad esso riservate, il Consorzio Asi promuove l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione di attività industriali e di servizi e può, quindi, vendere o cedere in uso ad imprese industriali e di servizi le aree e gli immobili che il Consorzio Asi abbia a qualsiasi titolo acquisito.
Per il raggiungimento degli anzidetti scopi, il Consorzio Asi può assumere qualunque iniziativa idonea quale, ad esempio, concorrere a bandi, contrarre mutui, ricorrere a forme di finanziamento con risorse private.
ART. 5
(Assegnazione e vendita immobili consortili)
L'assegnazione e la vendita degli immobili consortili necessari per la realizzazione di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, sono disposte dal Comitato Direttivo sulla base di condizioni generali preventivamente fissate dallo stesso Comitato Direttivo per le singole aree e nuclei industriali.
Il possesso dell'immobile assegnato potrà essere trasferito anticipatamente alla vendita,
Il Consorzio Asi rientra in possesso o in proprietà degli immobili, senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari o degli acquirenti, qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano avviato, come accordato dal Consorzio Asi, i lavori di costruzione degli impianti a fronte della cui realizzazione era stata disposta l'assegnazione o la vendita, ovvero, trascorsi ulteriori quattro anni, essi impianti medesimi non siano entrati in funzione.
Il Comitato Direttivo, in ordine ai termini di cui innanzi, potrà accordare proroghe motivate di durata non superiore all'anno.
Il contratto di trasferimento di proprietà degli immobili non potrà essere stipulato se l'acquirente non si sarà impegnato, contestualmente, ad aderire al consorzio, o alla società consortile, costituiti o costituendi, per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascuna area o nucleo industriale.
CAPO III (Soggetti consorziati)
ART. 6
(Soggetti consorziati : qualificazione)
Possono far parte del Consorzio Asi, oltre alla Provincia di Benevento, il Comune di Benevento, ed alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento, gli Enti di cui al precedente art. 1.
Le domande di ammissione a far parte del Consorzio Asi da parte di eventuali nuovi Enti, dovranno essere corredate dai provvedimenti formali dei competenti organi dell'Ente richiedente. In particolare, dovrà risultare da tali atti, espressa, integrale ed incondizionata accettazione del presente Statuto, con la conseguente assunzione degli obblighi in esso contemplati.
ART. 7
(Soggetti consorziati : esclusione e recesso)
Il soggetto consorziato che non adempia agli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti e dal presente statuto viene escluso dal Consorzio Asi secondo le modalità previste nei commi successivi.
Allo stesso modo Il soggetto che non intenda adempiere agli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti e dal presente statuto, o per qualsiasi altro motivo, può recedere dal Consorzio Asi.
Nei casi di esclusione e di recesso, contemplati nel presente statuto, il soggetto consorziato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione al fondo consortile che si accrescerà in favore degli altri consorziati proporzionalmente alle quote di fondo consortile delle quali ciascuno degli stessi è già titolare.
L'esercizio del diritto di recesso, contemplato dal presente statuto, lascia salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio Asi di agire nelle forme di legge a carico del soggetto consorziato per ottenere il pagamento dei contributi alle spese di funzionamento maturati e non versati.
ART. 8
(Soggetti consorziati : inadempimenti e morosità)
Il Presidente, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, dispone una ricognizione delle posizioni di ciascun soggetto consorziato in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento delle quote dì partecipazione al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento.
Le certificazioni di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo risultanti dalla ricognizione verranno subito comunicate ai soggetti consorziati risultati inadempienti.
Il Consiglio Generale dichiara morosi i soggetti consorziati dopo due anni di inadempimento così come risultante dalle relative documentazioni.
Subito dopo trascorso il terzo anno, il Consiglio Generale delibera l'esclusione dal Consorzio Asi del soggetto consorziato inadempiente e moroso, fatto comunque salvo quanto stabilito dal precedente comma 3° dell'art. 7.
CAPO IV (Mezzi finanziari)
ART. 9
(Beni patrimoniali)
I beni patrimoniali del Consorzio Asi sono dati da tutte le infrastrutture, impianti, fabbricati ed opere realizzate con contributi, totali o parziali, della Unione Europea, dello Stato e della Regione Campania.
Fanno pure parte, o potranno far parte, dei beni patrimoniali eventuali infrastrutture, impianti, fabbricati ed opere comunque realizzate e che la Regione Campania intendesse trasferire al Consorzio Asi.
Entreranno a far parte dei beni patrimoniali eventuali lasciti e donazioni da parte sia di Enti pubblici sia di Enti o soggetti privati.
ART. 10
(Fondo consortile)
Il fondo consortile è costituito :
dal contributo versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio Asi ;
dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai soggetti consorziati per inadempienza ai patti consortili ;
dai contributi straordinari senza vincolo di specifica destinazione che eventualmente saranno versati, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Campania e da altri Enti e soggetti pubblici e privati.
L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) per l'ingresso dei nuovi soggetti, pari a € 5.000,00 o multipli di esso, sarà determinato annualmente dal Comitato Direttivo tenuto conto degli elementi patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite il Consiglio Generale potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei soggetti consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
La composizione del fondo consortile è riportata in apposito libro sociale ove si avrà cura di annotare ogni variazione.
Di qualsiasi variazione del fondo consortile sarà data formale comunicazione a tutti i soggetti consorziati.
Art. 11
(Proventi)
I proventi del Consorzio Asi sono costituiti :
dalle rendite del fondo consortile ;
dalla gestione dei propri beni patrimoniali ;
dal realizzo per le vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali ;
dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e funzionanti nella zona e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio Asi a favore delle imprese;
da altri eventuali contributi di Enti o di privati ;
dal fondo per spese di funzionamento alimentato sia dal contributo di cui al comma 1° dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, sia dai contributi annuali a carico di ciascun soggetto consorziato ;
dai proventi derivanti dalla amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere.
L'ammontare del contributo annuale posto a carico dei soggetti consorziati sarà determinato dal Consiglio Generale in sede di approvazione del piano economico e finanziario. In ogni caso si terrà conto della partecipazione al fondo consortile e dell'ampiezza dell'area di intervento in ciascun comune.
CAPO V (Organi e Istituti diversi)
ART. 12
(Definizione)
Sono organi del Consorzio Asi:
il Consiglio Generale ;
il Comitato Direttivo ;
il Presidente ;
il Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Generale, nel rispetto e nell'attuazione della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, può istituire organismi aventi funzioni consultive a carattere permanente o provvisorio, formati anche con la partecipazione di soggetti esterni, sia per coadiuvare il Consorzio Asi su argomenti e materie di particolare rilevanza e/o specificità sia per consentire allo stesso di conseguire finalità istituzionali.
ART. 13
(Consiglio Generale : composizione - competenze - funzionamento)
Il Consiglio Generale è composto di un numero di membri nominati, secondo le rispettive competenze, dai soggetti consorziati in ragione della loro partecipazione al fondo consortile.
Il Presidente in carica attiva la procedura di rinnovo degli organi invitando, quarantacinque giorni prima della scadenza del Consiglio Generale, ciascun soggetto consorziato, sempreché alla stessa scadenza risulti in regola come da conforme certificazione del Collegio dei Revisori con il versamento dei contributi annuali per spese di funzionamento, a nominare i membri di Consiglio Generale di propria competenza.
In ogni caso, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza statutaria, il Consiglio Generale si intenderà regolarmente composto se risultano nominati almeno la metà più uno dei componenti previsti al precedente comma 1°. Le successive nomine effettuate dai soggetti consorziati inadempienti, anche a seguito della regolarizzazione contributiva, andranno così ad integrare il Consiglio Generale.
Il Presidente provvederà senza indugio, quindi, alla formale convocazione del Consiglio Generale, regolarmente composto anche ai sensi del precedente comma, per gli adempimenti previsti alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma 7°.
In tutti i casi di subentro, di sostituzione o di ritardata nomina, la durata in carica di un membro di Consiglio Generale è comunque delimitata dalla naturale e statutaria scadenza del Consiglio Generale.
Decade automaticamente dal Consiglio Generale, senza che per questo sia inficiata la regolare composizione del Consiglio stesso, il membro nominato da soggetto consorziato che abbia receduto o sia stato escluso dal Consorzio Asi.
Ove, tuttavia, il numero dei soggetti consorziati per effetto di nuove domande di adesione e/o la composizione del fondo consortile non consentisse la rappresentanza diretta in Consiglio Generale di ciascun soggetto consorziato, visto il limite posto dal comma 2° lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, il Consorzio Asi provvederà a modificare, con le procedure previste al successivo comma 9° lettera m), le modalità di costituzione del Consiglio Generale, acquisiti gli indirizzi regionali in materia.
Il Consiglio Generale dura in carica per un quinquennio, a far data dalla sua elezione, ed i suoi membri possono essere confermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio.
Il Consiglio Generale:
in ogni sua riunione preventivamente prende atto della sua regolare costituzione e composizione;
prende atto della nomina da parte del presidente della Giunta Regionale di un membro del Comitato Direttivo ;
elegge il Presidente del Consorzio Asi, anche al di fuori dei suoi componenti, e, nel suo seno, tre componenti del Comitato Direttivo;
elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti di sua spettanza;
approva i regolamenti che disciplinano i servizi espletati dal Consorzio Asi ;
approva il regolamento che disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
adotta, dapprima nella forma preliminare e quindi nella forma definitiva, il piano regolatore territoriale del Consorzio Asi ;
adotta, entro i termini di cui al successivo art. 21, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo ;
approva, entro i termini di cui al successivo art. 21, il bilancio di esercizio relativo all'esercizio precedente ;
delibera l'ammissione di nuovi consorziati e le conseguenti variazioni del fondo consortile ;
delibera la morosità dei soggetti consorziati, in riferimento all'obbligo di versare i contributi annuali per le spese di funzionamento del Consorzio Asi, e la loro conseguente esclusione dal Consorzio Asi, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
delibera circa le indennità di presenza per i propri membri e per i componenti delle eventuali commissioni consiliari nonché le indennità di carica per il Presidente, per i componenti il Comitato Direttivo e per i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ;
delibera l'adozione dello statuto e le sue eventuali modifiche ;
determina eventualmente gli altri casi di incompatibilità e di decadenza di cui comma all'art. 18 del presente statuto;
delibera, con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati ad esso Consiglio stesso aventi diritto al voto, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio Asi e la nomina del liquidatore.
Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e cioè entro il mese di aprile ed entro il mese di settembre.
Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri aventi diritto al voto o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Generale è convocato mediante fax o lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti del collegio dei Revisori dei Conti spediti almeno 5 giorni prima di quello della convocazione.
In caso di urgenza, la convocazione avverrà a mezzo fax o telegramma spediti almeno 3 giorni prima di quello della convocazione.
Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale.
ART. 14
(Presidente)
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone di comprovate capacità manageriali.
Il Presidente:
ha la rappresentanza legale del Consorzio Asi;
convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;
vigila sull'attività del Consorzio Asi;
esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo;
prende, con l'assistenza del Direttore Generale, i provvedimenti urgenti di competenza del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte di detto organo nella prima riunione successiva;
è membro, con facoltà di delega, della "Consulta Regionale Asi" ;
rappresenta il Consorzio Asi nelle Assemblee delle società partecipate ;
esercita ogni altra funzione e potere affidatigli dalle norme del presente statuto della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. E da altre disposizioni legislative e regolamentari ;
Il Presidente dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato solo per un ulteriore quinquennio.
Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Generale, con la stessa maggioranza prevista per la sua elezione, per motivi inerenti la gestione dell'incarico.
ART. 15
(Comitato Direttivo : Composizione - Competenze - Funzionamento)
Il Comitato Direttivo è composto da:
Il Presidente, eletto come al precedente comma 1° dell'art. 14;:
tre membri eletti dal Consiglio Generale nel suo seno nella sua prima riunione;
un membro nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.
Nella sua prima riunione, il Comitato Direttivo elegge un vice Presidente tra i suoi componenti eletti dal Consiglio Generale, su proposta conforme del Presidente. Il vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
I componenti del Comitato Direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro riunioni consecutive dello stesso, decadono dalla carica
Se, per qualsivoglia motivo e quindi anche per decadenza, durante il mandato uno o più componenti dovessero venire meno, il Presidente attiverà senza indugio l'Organo competente, Consiglio Generale o Giunta Regionale, affinché provveda alla sostituzione, secondo le modalità previste al precedente 1° comma.
Il Comitato Direttivo sovrintende alle attività del Consorzio Asi.
In particolare il Comitato:
predispone, entro il termine di cui al successivo art. 21, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredandolo di apposita relazione illustrativa nonché di tutti i documenti richiesti dalle norme vigenti ;
predispone, entro il termine di cui al successivo art. 21, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo,
delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi ;
delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Asi;
delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi;
provvede per la nomina dei dirigenti, come da successivo art. 20 ;
delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio Generale, assicurando in ogni caso un regolare funzionamento del Consorzio Asi negli intervalli fra le riunioni del Consiglio stesso emanando tutti quei provvedimenti che, sotto la sua responsabilità, ritiene necessari ed urgenti da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale nella sua più prossima riunione;
su proposta del Presidente può delegare particolari materie e argomenti, anche riferiti a singole zone del territorio comprensoriale, a suoi membri, definendone i relativi poteri;
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.
Il Comitato Direttivo dura in carica un quinquennio, a far data dalla sua elezione, ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.
Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale.
ART. 16
(Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, e da due membri effettivi eletti dal Consiglio del Consorzio Asi scegliendo fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Benevento.
Con lo stesso atto il Consiglio elegge due membri supplenti, aventi i medesimi requisiti dei membri effettivi, che subentreranno, con il criterio dell'anzianità anagrafica, in caso di morte, rinuncia, decadenza o dimissioni dei membri effettivi.
Il Collegio dei Revisori svolge il controllo interno sull'attività del Consorzio Asi.
Il Collegio dei Revisori controfirma il bilancio di esercizio ed il Piano economico e finanziario, redigendo su di essi la propria relazione, controfirma le dichiarazioni fiscali facenti carico al Consorzio Asi e fornisce agli Organi di vigilanza le informazioni richieste sull'attività del Consorzio Asi.
Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale.
Il Presidente del Collegio dei Revisori può assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.
Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio finanziario a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.
Il Collegio dura in carica un quinquennio ed i suoi componenti sono rieleggibili solo per un altro quinquennio.
Ai componenti il Collegio spetta una indennità di carica fissata dal Consiglio Generale nello stesso atto di elezione e con riferimento analogico a quanto previsto per gli Enti Pubblici similari.
ART. 17
(Riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)
Il Consiglio Generale è validamente riunito:
in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso aventi diritto al voto ;
in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei detti membri.
Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri del Comitato stesso aventi diritto al voto,
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo salvo il caso di cui alla lettera m) dell'art. 13, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. aventi diritto al voto.
A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consorzio Asi.
In seno al Consiglio Generale ed in seno al Comitato Direttivo il voto non può essere espresso per rappresentanza.
ART. 18
(Incompatibilità - Decadenza)
Non può essere eletto Presidente del Consorzio Asi o componente del Comitato Direttivo del medesimo né nominato componente del Consiglio Generale dello stesso, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui per il quale ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice Civile,
Non può essere nominato o eletto componente del Collegio dei Revisori dei Conti, o se nominato ed eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo del Consorzio Asi entro il quarto grado e coloro i quali sono legati al Consorzio Asi - o alle società da questo controllate - da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.
La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti, è causa di decadenza dalla carica di Revisori dei Conti del Consorzio Asi.
La carica di Presidente del Consorzio Asi è incompatibile con quella di Amministratore di Aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale, o di membro del Comitato Direttivo non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati al Consorzio Asi da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito, Altre cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità potranno essere stabilite dal Consiglio Generale.
ART. 19
(Istituti diversi)
Il Consiglio Generale provvederà a istituire organismi idonei a favorire e a realizzare il confronto con le associazioni imprenditoriali e gli altri Enti operanti sul territorio. A tal fine le modalità di funzionamento e composizione saranno preliminarmente concordate con gli interessati.
Possono inoltre essere istituite Commissioni Consiliari, sia permanenti sia relative a specifiche tematiche, nonché Comitati con il coinvolgimento di qualificate presenze esterne. Le modalità di funzionamento di detti organismi saranno definite nello stesso atto di istituzione.
ART. 20
(Uffici)
In relazione alle attività del Consorzio, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Con successivo regolamento saranno definite le regole procedurali per i procedimenti di competenza del Consorzio e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti.
Il Consorzio Asi disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità ed amministrazione per obiettivi.. Il regolamento definisce anche i requisiti minimi previsti per ciascuna figura contemplata dalla pianta organica.
Il Consorzio Asi tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori in conformità alle norme vigenti.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
Il Consorzio Asi può conferire la responsabilità di progetti speciali o di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a professionisti esterni, con contratto a tempo determinato di diritto privato. Il regolamento di cui al precedente comma 2° stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti professionali, anche al di fuori della dotazione organica.
Gli incarichi dirigenziali ancora previsti dalla dotazione organica sono assegnati dal Comitato Direttivo a seguito di apposito concorso per titoli, le cui modalità sono definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
A tutti gli uffici del Consorzio Asi sovrintende il Direttore Generale che provvede alla disciplina del personale. Egli è responsabile del buon andamento dei servizi. Provvede all'attuazione delle delibere degli organi consortili ed all'amministrazione del Consorzio Asi e prende i relativi provvedimenti; propone ai competenti organi del Consorzio Asi le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.
ART. 21
(Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario del Consorzio Asi coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio, completo dei suoi allegati e formato ai sensi di legge, è approvato dal Consiglio Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo su predisposizione del Comitato Direttivo da effettuarsi 30 giorni prima.
Il piano economico finanziario, completo di una relazione esplicativa e formato ai sensi di legge e degli indirizzi della Regione Campania, è approvato dal Consiglio Generale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento su predisposizione del Comitato Direttivo da effettuarsi 30 giorni prima.
Per comprovate e motivate esigenze i termini di cui ai precedenti comma 2° e 3° possono essere differiti di 60 giorni.
ART. 22
(Vigilanza)
Il controllo interno sull'attività del Consorzio spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.
Al Collegio dei Revisori deve, inoltre, essere preliminarmente deferita ogni controversia che dovesse insorgere tra un soggetto consorziato ed un organo consortile per l'applicazione delle norme statutarie.
La vigilanza sul Consorzio - ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art. 36, della legge n. 317/91 e successive modifiche ed integrazioni, e degli artt. 5, 6, 8, 9 e 12 della L.R. 16/1998 - è esercitata dalla Giunta Regionale della Campania, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti, e tende a verificare il rispetto da parte dell'Ente consortile delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore e della pianificazione territoriale.
ART. 23
(Rinvio)
Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
ART. 24
(Norme transitorie e finali)
Il presente statuto sarà trasmesso, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 4° della legge regionale n. 16 del 13 Agosto 1998, agli attuali soggetti consorziati al fine di consentire loro di prendere espressamente atto delle modifiche introdotte, anche per quanto concerne la rappresentanza, nonché per gli eventuali provvedimenti sia costitutivi che economici derivanti dagli obblighi posti a loro carico.
In sede di prima attuazione, si procederà al rinnovo del Consiglio Generale e degli altri organi a conclusione di una campagna straordinaria di adesione al Consorzio Asi, da concludersi entro due mesi dalla data di approvazione del presente statuto. |